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Detrazioni fiscali

Le prestazioni mediche riabilitative, quali fisioterapia e fisiokinesiterapia, rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in detrazione qualora siano collegate alla cura di una patologia e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, e sono pertanto ammesse alla detrazione d’imposta del 19% di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.

La spesa deve essere documentata mediante ricevuta fiscale o fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato). L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 – ha tra l’altro chiarito che all’Utente è consentita la detraibilità della spesa fisioterapica allegando soltanto la parcella del professionista da cui risulti la prestazione effettuata, anche in assenza di prescrizione medica.

Le prestazioni mediche riabilitative, quali fisioterapia e fisiokinesiterapia, rese da soggetti diversi dai medici possono essere ammesse in detrazione qualora siano collegate alla cura di una patologia e rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel Dm 29 marzo 2001, e sono pertanto ammesse alla detrazione d’imposta del 19% di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.

La spesa deve essere documentata mediante ricevuta fiscale o fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato). L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 – ha tra l’altro chiarito che all’Utente è consentita la detraibilità della spesa fisioterapica allegando soltanto la parcella del professionista da cui risulti la prestazione effettuata, anche in assenza di prescrizione medica.